Ricordiamo agli enti che sono iscritti al Runts di entrare in piattaforma Runts, e verificare se risulta già correttamente barrato il campo “accreditamento del 5×1000” e inserito l’IBAN per l’accredito al beneficio (o, in alternativa, il dato della tesoreria).
Si rammenta che l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio. Questo è causa dei ritardi nella erogazione del 5×1000 del 2023: risultano infatti ancora oltre 13.000 enti destinatari che non hanno ancora provveduto a segnalare in piattaforma il proprio IBAN.
Se il campo “accreditamento del 5×1000” NON risulta barrato, si invita a provvedere sollecitamente alla presentazione dell’istanza entro il 10/04 (si precisa che si potrà ugualmente presentare l’istanza entro il 30/09 ma in questo caso occorrerà versare un importo di 250 € – per info si veda più sotto).
L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2024, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2024 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2024 termine ordinario, ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm 23 luglio 2020.
Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile 2024, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio 2024, l’elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5×1000 con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2024), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115.
Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2024 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.
Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2024, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati. Il cinque per mille dell’anno 2024 sarà erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi dal medesimo predisposti relativi ai soggetti che hanno comunicato nel RUNTS le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) ovvero, esclusivamente per i contributi inferiori a mille euro, ai soggetti che, in alternativa all’IBAN, hanno indicato nel RUNTS la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento.Indicazioni per i soggetti che si accreditano per la prima volta al cinque per mille. Ne consegue che, ai fini dell’utile accreditamento, occorrerà che l’ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2024. Si precisa che ove pure la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2024, con contestuale versamento dell’importo di euro 250,00, ciò non potrà comunque assicurare all’ente che sarà ammesso al cinque per mille 2024, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulti conseguito, entro l’anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabiliti dal DM 15 settembre 2020, n. 106. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Si segnala sin da ora che una prima pubblicazione del predetto elenco sarà effettuata nel mese di dicembre 2024 con eventuali successivi aggiornamenti.